Art. 10.

      1. Lo Stato provvede gratuitamente alla riabilitazione degli invalidi e al loro reinserimento, se possibile e previa richiesta, in un'attività utile e produttiva.
      2. Il diritto dell'invalido a un lavoro produttivo e remunerato è inalienabile.
      3. Il reinserimento degli invalidi nel lavoro è regolato da apposite leggi.